Il pignoramento presso terzi introdurrà importanti novità dal prossimo 22 giugno. Attenzione alle nuove direttive che potrebbero invalidare numerosi atti.
I creditori avranno maggiori oneri da supportare pena l’inefficacia degli atti. Il pignoramento presso terzi cambia aspetto, conosciamo le novità.
Segnate questa data sul calendario, 22 giugno 2022. Sarà il giorno del cambiamento in relazione al pignoramento presso terzi e al ruolo dei creditori. Nuovi obblighi che se non ottemperati porteranno all’inefficacia dell’atto indetto contro il debitore. Le nuove norme sono state definite nella Legge 206/2021 e prevedono oneri maggiori per i creditori. Le direttive fanno riferimento all’espropriazione forzata verso terzi ossia al pignoramento non nei confronti diretti del debitore ma di soggetti terzi che possiedono i beni del debitore. le modifiche sono state apportate all’articolo 543 del Codice di Procedura Civile in seguito alla riforma del processo civile. Vediamo in cosa consistono.
Il pignoramento presso terzi fa riferimento a due possibili situazioni che potrebbero verificarsi. La prima è il pignoramento dei crediti che il debitore ha nei confronti di terzi soggetti; la seconda è il pignoramento di beni mobili di proprietà del debitore ma nella disponibilità di soggetti terzi. In entrambi i casi, dal 22 giugno 2022 varranno le modifiche apportate alla normativa sul pignoramento presso terzi il 24 dicembre 2021 con l’obbligo di entrata in vigore nei 180 giorni successivi. Per comprendere i cambiamenti occorre conoscere le direttive stabilite nei comma con riferimento alla completezza dell’atto per essere valido.
Il comma due stabilisce che il creditore deve effettuare la dichiarazione di residenza oppure l’elezione del domicilio presso il Comune in cui ha sede il tribunale di competenza territoriale indicando, inoltre, l’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore. Quest’ultimo deve, poi, citare il debitore a comparire davanti al giudice designato chiarendo che il debitore ha l’obbligo di comunicare la dichiarazione di riconoscimento dell’esistenza dell’atto entro dieci giorni precedenti utilizzando la PEC o la raccomandata. Il comma 3 certifica che nell’atto deve essere riportata la data dell’udienza mentre il comma 4 la prima citata dichiarazione se non presentata nei tempi richiesti dovrà essere presentata durante l’udienza di comparizione. Inoltre, dopo l’ultima notifica al debitore, il creditore dovrà depositare l’atto di citazione consegnato dall’ufficiale giudiziario presso la cancelleria del tribunale.
Con la modifica della normativa sono stati aggiunti i comma 5 e 6. Il primo prevede che il creditore ha l’obbligo di notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo entro la data dell’udienza comunicando anche il numero di ruolo assegnato. Il comma sei, infine, stabilisce che in caso di presenza di più terzi l’avviso debba essere consegnato ad ognuno di essi pena l’inefficacia dell’atto.
Obiettivo delle modifiche è garantire una più veloce liberazione dei beni da pignorare evitando l’intervento del giudice esecutore. Nello specifico si tende a semplificare le pratiche che coinvolgono soggetti pubblici come l’INPS. Ogni minima violazione delle direttive riguardanti la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi renderà inefficace l’atto stesso.
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