L’agibilità di uno stabile è un elemento essenziale per il diritto alle detrazioni fiscali? Ha delle conseguenze sul Superbonus 110% e sulle altre agevolazioni?
Il Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) ha previsto un regime edilizio e fiscale ben determinato, per i lavori senza demolizione e ricostruzione che danno diritto alle detrazioni del Decreto Rilancio. Sono stati, così, chiariti i dubbi relativi al requisito dell’agibilità.
Molti cittadini si sono chiesti se l’assenza di agibilità potesse impedire il godimento delle detrazioni fiscali ed, in particolare, del Superbonus 110%. Ecco cosa prevede la legge.
La mancanza di agibilità non può mai essere causa di decadenza o esclusione dalle detrazioni fiscali del Superbonus 110%. Infatti, l’art. 119, comma 13-ter del Decreto Legge n. 34/2020 ha previsto una specifica deroga all’art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). In base a tale norma, dunque, il diritto alle detrazioni fiscali può venir meno solamente in determinati ed espressi casi, tra i quali non figura l’assenza di regolarità urbanistica-edilizia.
Di recente, il sottosegretario all’Economia Federico Freni, in risposta all’interrogazione 5-07778 avanzata dal Deputato Raffaele Baratto, ha dichiarato che, per il Sismabonus, l’agibilità si ottiene tramite la trasmissione al Comune della comunicazione di fine lavori e della segnalazione certificata di conformità edilizia. Ha, però, sottolineato come l’elemento dell’agibilità non sia rilevante per il godimento delle agevolazioni fiscali. Tale regola è applicabile anche all’ipotesi di Superbonus 110%.
La Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) è stata introdotta dall’art. 24, comma 1 del Testo Unico Edilizia. Consiste nella documentazione della sussistenza di tutte le prescrizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti in essi installati e, se previsti, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, valutate sulla base della normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato.
La SCA, quindi, certifica due tipi di requisiti:
I primi non possono mai avere conseguenze in relazione all’accesso alle detrazioni fiscali, mentre i secondi sono espressamente derogati dall’art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio.
Per i Bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%, invece, sono previste le cause di decadenza dell’art. 49 del Testo Unico Edilizia.
I lavori effettuati abusivamente o senza valido titolo, o sulla base di un titolo poi annullato, non possono consentire l’accesso alle agevolazioni fiscali e nemmeno ai contributi o alle altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.
Per perdere il diritto ai Bonus devono esserci violazioni relative ad altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure consentite. Oppure, deve essere riscontrato il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
A differenza di quanto è previsto per il Superbonus 110%, quindi, l’agibilità è rilevante per l’applicazione degli altri Bonus edilizi. Bisogna, infatti, verificare i motivi dell’assenza di agibilità, perché se essa è dovuta alla non conformità urbanistico-edilizia del fabbricato, allora opererebbero le cause di decadenza dell’art. 49. Se, invece, si riferisce solamente ai requisiti per l’utilizzo del bene o alla semplice mancanza della documentazione, allora l’agibilità non è da considerarsi un presupposto essenziale per richiedere i benefici fiscali.
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