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Permessi matrimonio: quanti giorni spettano e come fare domanda

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I lavoratori dipendenti possono chiedere un periodo di astensione dal lavoro usufruendo di permessi o periodi di aspettativa. 

Durante questi periodi il lavoratore conserva il posto di lavoro e, in taluni casi, anche lo stipendio e il riconoscimento dell’anzianità di servizio.

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Tra i permessi che un lavoratore può richiedere c’è i permessi per matrimonio (o congedo matrimoniale). Dopo la legge che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso (L.76/2016, legge Cirinnà), l’applicazione del congedo matrimoniale è valida anche in caso di unione civile.

Permessi per matrimonio, quanti giorni spettano ai dipendenti

I lavoratori dipendenti, in occasione del matrimonio avente validità civile possono richiedere dei permessi per matrimonio. Cosa vuole dire matrimonio avente validità civile? Il matrimonio religioso è del tutto irrilevante per lo Stato. Quindi al termine della celebrazione religiosa, il parroco (o un suo delegato) leggerà alcuni articoli del codice civile sui diritti e doveri dei coniugi. Inoltre, redigerà l’atto di matrimonio con le dichiarazioni dei coniugi consentite dalla legge civile. Pertanto, i lavoratori che si sposeranno con il solo rito religioso (quindi senza trascrizione) non potranno fruire dei permessi per matrimonio.

Per legge il congedo matrimoniale dura 15 giorni consecutivi e non è conteggiato nel periodo di ferie annuali. Inoltre, deve essere richieste con largo anticipo.

Personale scuola

I dipendenti della scuola possono fruire dei permessi per matrimonio. La durata sarà sempre di 15 giorni consecutivi. Lo stabilisce l’articolo 15, comma 3 del CCNL Scuola “il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso”.

Possono chiedere permessi per matrimonio sia i docenti di ruolo sia i docenti a tempo determinato, i cosiddetti supplenti. Questo si evince dall’articolo 19 del CCNL Scuola: “il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio”.

Nel caso in cui è stato celebrato prima il matrimonio con il rito civile e poi quello religioso, il docente può richiedere i 15 giorni di congedo matrimoniale solo per uno dei due matrimoni. Quindi, a scelta o in occasione del matrimonio civile o in occasione di matrimonio religioso.

Questo perché i permessi per matrimonio possono essere fruiti una sola volta, anche se i matrimoni sono stati due.

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