Bonus mobili e grandi elettrodomestici anche dopo il rogito per l’acquisto di un immobile ristrutturato. Ecco le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
È possibile fruire del bonus mobili anche se si acquista un immobile ristrutturato, nella misura del 50% del tetto massimo di spesa previsto dalla normativa.
Un Lettore chiede agli Esperti di InformazioneOggi: “Vorrei cortesemente sapere se subito dopo il rogito per acquisto di un immobile ristrutturato da impresa, è possibile usufruisce del bonus mobili?”
Prima di rispondere direttamente al quesito, ricordiamo che il bonus mobili permette di acquistare mobile e grandi elettrodomestici per arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione spettante è del 50% su un valore massimo di spesa di 10.000 euro (nel 2021 era 16.000 euro). Tale tetto di spesa diminuirà a 5.000 euro nel 2023. Pertanto, la detrazione massima nel 2022 è di 5.000 euro (ii 50% su una spesa di 10.000 euro).
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Il bonus mobili, quindi, spetta al contribuente che ha realizzato determinati interventi all’immobili riguardanti lavori di recupero del patrimonio edilizio e fruiscono della detrazione. In effetti, tali interventi costituiscono un presupposto per poter beneficiare del “bonus mobili”. Sono compresi negli interventi di risanamento conservativo o restauro, ristrutturazione immobiliare, e le cooperative edilizie entro diciotto mesi dalla fine dei lavori che vendono o assegnano l’immobile.
In effetti, in tale situazione la detrazione degli interventi edilizi del 50% spetta all’assegnatario delle singole unità immobiliare o all’acquirente dell’immobile. Al contribuente, inoltre, spetta anche la detrazione al 50% delle spese sostenute per arredare l’immobile.
Sempre considerando il tetto di spesa pari a 10.000 euro. Precisiamo, inoltre, che la norma prevede che per ottenere la detrazione del 50% sulla spesa dei mobili, è indispensabile che la data di inzio lavori di ristrutturazione sia precedente al quella in cui si acquistano i mobili. Nel caso indicato dal nostro Lettore, acquisto immobile da imprese, la data da considerare, deve considerarsi quella dell’acquisto o assegnazione.
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