Il TRF spetta anche all’ex coniuge in caso di divorzio? A quali condizioni? A quanto ammonta la quota? Come ottenerla?
Il matrimonio produce diritti ed obblighi, anche dopo la sua cessazione. Tra le conseguenze rientra il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) dell’ex coniuge. Quest’ultimo, infatti, può adire il giudice per la determinazione della quota spettante e per la richiesta di adempimento, qualora il partner opponga resistenza.
L’articolo 12-bis della l. 898/1970 (cd. Legge sul divorzio) prevede la normativa relativa alla quota del trattamento di fine rapporto in caso di divorzio. “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio“.
La norma, dunque, sembra non lasciare dubbi circa il diritto dell’ex coniuge divorziato alla quota del trattamento di fine rapporto. Devono, però, ricorrere dei requisiti.
L’ex coniuge ha diritto ad una quota del TFR solo se:
1) è intervenuta sentenza di divorzio (non è, dunque, sufficiente la sola separazione)
2) non si è risposato;
3) è titolare di assegno divorzile periodico. In caso, infatti, di prestazione erogata una tantum, non vi avrà diritto.
L’ex partner ha diritto ad una quota pari al 40% del TFR, ma relazionato esclusivamente al periodo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Con il termine “durata del matrimonio”, secondo la giurisprudenza, si indica la durata legale del matrimonio, quindi il periodo di convivenza e quello di separazione di fatto, fino alla sentenza di divorzio.
Il calcolo della somma avviene sull’importo netto, prima dividendo il TFR per gli anni di durata del rapporto di lavoro, poi moltiplicando per gli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Infine misurando il 40% su tale somma risultante.
La legge prevede che il diritto al TFR nasce solo se l’indennità spettante al coniuge lavoratore matura al momento della richiesta di divorzio o dopo di essa. Se, invece, il diritto al TFR matura prima del divorzio o in pendenza del giudizio di separazione, all’ex coniuge non spetterà la relativa quota.
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