Donare casa al figlio: il metodo che ti permette di non doverti recare dal notaio

La donazione di un immobile dal genitore al figlio può compiersi anche in via indiretta. Che cosa vuol dire? Di che meccanismo si tratta? Vediamolo insieme.

Oggigiorno gli alti prezzi delle abitazioni sono ben noti. Specialmente nelle grandi città come Milano o Roma, comprare una casa significa dover sborsare molti soldi.

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Ecco allora che i genitori che ne hanno la possibilità, non di rado danno una mano ai figli dal lato immobiliare, grazie ad una donazione ad hoc.

Di seguito vedremo in sintesi come funziona la donazione indiretta della casa al figlio, in modo da intestare a lui la proprietà e conseguire lo stesso risultato della donazione diretta. I dettagli.

Donazione della casa al figlio: per quali finalità?

In verità le motivazioni che possono stare alla base di una donazione immobiliare al figlio, non sono sempre riconducibili ad una sola ragione, tipicamente il gesto di generosità del padre o della madre che donano un’abitazione per garantire autonomia e un tetto alla prole – ed eventualmente anche un reddito da affitto.

Ebbene non dimentichiamo che la donazione in questi casi può anche essere motivata dalla volontà di tutelare il patrimonio familiare dall’inflazione e dai pericoli del futuro, in uno scenario economico denso di evidenti incognite. Ancora, c’è chi intesta la casa al figlio passandogli di fatto la proprietà al fine di conseguire benefici specifici come, ad esempio, impedire l’insorgenza di problematiche legali e sottrarre un immobile ad un iter di pignoramento.

C’è inoltre chi dà luogo alla donazione onde ottenere benefici fiscali come il bonus prima casa o l’esenzione dal versamento dell’Imu sulla prima casa. Anche questo è una sorta di escamotage di non rara applicazione pratica.

Donazione indiretta della casa al figlio: cos’è e come funziona

Vero è che per intestare la casa al figlio la via classica è quella della donazione via atto notarile, ma in alternativa si può dar luogo ad una donazione indiretta per il tramite della consegna del prezzo di acquisto dell’immobile al figlio o al venditore.

La donazione diretta ricorre laddove la casa è già di proprietà di uno o di ambo i genitori che, dunque, vogliono trasferirne la proprietà al figlio o alla figlia. In estrema sintesi occorre fissare un appuntamento con un notaio e, presso di lui, sottoscrivere un atto di donazione. Chiaro che dinanzi al notaio debbono esservi tutte le parti coinvolte.

Ma qui come accennato vogliamo parlare dell’altra importante opzione per donare la casa al figlio, ovvero la donazione indiretta. Essa fa riferimento al caso in cui l’immobile non è ancora di proprietà dei genitori ma di una terza persona.

Il meccanismo della donazione indiretta dell’abitazione prevede in particolare che:

  • i genitori acquistino il bene lasciando che il venditore lo intesti al figlio;
  • l’operazione si concretizzi con il versamento del prezzo del venditore o con la consegna della somma equivalente al figlio perché questi, con essa, paghi il venditore.

La regola della tracciabilità dei pagamenti

In ambo le ipotesi appena menzionate l’interessato alla donazione indiretta deve procedere con strumenti tracciabili di pagamento per non incappare in problemi fiscali. Ecco perché si rivelerà opportuno lo strumento dell’assegno o del bonifico, in modo da evidenziare al Fisco l’operazione svolta.

Ricordiamo che in queste circostanze, onde donare il denaro al figlio non occorre l’atto del notaio, né sono dovute tasse di qualche tipo. Attenzione però: ciò non vuol dire che non sia necessario recarsi dal notaio. Infatti da quest’ultimo occorre andare per stipulare la compravendita dell’immobile oggetto di donazione indiretta.

Questo in termini pratici vuol dire che:

  • se è il genitore a versare direttamente il prezzo al venditore dell’immobile, dinanzi al notaio dovranno esservi tanto il genitore quanto il figlio e il venditore soggetto terzo;
  • se invece il genitore ha prima dato la somma al figlio perché questi provveda autonomamente al pagamento, all’incontro dovranno partecipare figlio e venditore.

L’atto di vendita deve rimarcare che il denaro che serve a pagare il prezzo proviene da anteriore donazione dei genitori. In ogni caso non sussistono costi sulla donazione del denaro se il posteriore atto di vendita fa appunto riferimento scritto alla provenienza del denaro da parte dei genitori.